ESCLUSIONI ISCRIZIONE RENTRI: SETTORE BENESSERE
- dellavedovasrl
- 19 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Nerviano, 17.02.2026
DIAMO UN TAGLIO ALLE ISCRIZIONI
Una semplificazione attesa da tempo diventa realtà: parrucchieri, estetisti e tatuatori vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
La novità arriva con la Legge di Bilancio 2026 (199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025), che interviene sul Codice dell’Ambiente e ridisegna il perimetro dei soggetti tenuti all’iscrizione, modificando l’articolo 188-bis del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006.
E' così riportato:
3-bis. ...(omissis)...
"Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6."
Per chiarire, ricordiamo che i soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
I soggetti invece a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
In breve dunque, tutte le professioniste e i professionisti dell'area benessere di cui scrivevo sopra.
Attenzione però: gli operatori rientranti nelle categorie ora escluse, laddove si fossero già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione altrimenti verranno ritenuti operatori iscritti su base volontaria.
La misura recepisce una richiesta avanzata da tempo dalle categorie interessate, che sin dal principio avevano evidenziato l’eccessiva complessità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e alla tipologia delle imprese coinvolte e che avrebbe comportato costi amministrativi, formazione e gestione informatica non proporzionati all’attività svolta.
L’esonero dall’iscrizione al RENTRI non elimina gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti, soprattutto perché spesso pericolosi.
Le imprese del settore benessere continuano infatti a dover:
smaltire i rifiuti pericolosi prodotti dall’attività (come aghi, lame monouso e materiali contaminati) tramite operatori autorizzati;
conservare i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo per i controlli previsti;
effettuare lo smaltimento con una periodicità almeno annuale.
Una vittoria rigenerante che batte anche il miglior trattamento in listino!
Alessia Dellavedova - Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti



